Associazione Sportiva Dilettantistica Aspetti Fiscali Attività sportiva dilettantistica Aspetti Fiscali

Esaminiamo l’attività sportiva dilettantistica ed i suoi aspetti fiscali.

Ai fini delle imposte dirette (IRES) e dell’IVA, alle associazione sportive dilettantistiche si applicano le disposizioni previste per gli enti non commerciali (artt. 143-149 del TUIR, art. 4 del DPR 633/72); se l’associazione è qualificata come ONLUS si applicano anche le specifiche disposizioni previste dall’art. 150 del TUIR.

Una condizione essenziale richiesta perché si possano applicare le agevolazioni fiscali è l’affiliazione della ASD al CONI.

L’art. 90 co. 1 della Legge 289/2002 ha esteso le disposizioni tributarie, riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche, ai soggetti costituiti nella forma di società di capitali che svolgono attività sportiva dilettantistica e che non abbiano fine di lucro. Era stata prevista la possibilità di costituire SSD (Società Sportive Dilettantistiche) con scopo di lucro ma questa fattispecie di fatto non è mai stata attuata ed addirittura abrogata nel 2018.

Un ulteriore chiarimento, in materia tributaria, sulle società sportive dilettantistiche senza fine di lucro, è stato fornito dalla circolare n.21 dell’Agenzia delle Entrate, del 22/04/2003, la quale conferma la natura commerciale di tali società ed il reddito è determinato secondo le disposizioni del TUIR (artt. 81-142) in materia di IRES dovuta dalle società di capitali.

Nel caso di società cooperative sportive dilettantistiche non si possono applicare le disposizioni tributarie previste dall’art. 90 co. 1 della Legge 289/2002, bensì si applicano le specifiche norme sulla tassazione delle cooperativa a mutualità prevalente (art. 1 Legge 311/2004 – Finanziaria 2005).

E’, inoltre, previsto un particolare regime fiscale disciplinato dalla Legge 398/91, che prevede:

·  specifiche modalità di determinazione del reddito d’impresa

·  specifiche modalità di applicazione dell’IVA

·  semplificazioni negli adempimenti contabili e fiscali

Tale regime è alternativo a quello previsto dall’art. 145 del TUIR e possono optare per questo regime le associazioni, società di capitali (senza fine di lucro) e cooperative sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI; inoltre, nel corso del periodo d’imposta precedente a quello di riferimento non devono essere stati conseguiti proventi derivanti dall’attività commerciale superiori a 250.000 euro.

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche rientrano nell’ambito applicativo dell’IRAP, indipendentemente dalla natura dell’attività svolta, ma la determinazione della base imponibile dipende dalla natura delle stesse (associazioni riconosciute o non, che svolgono solo attività istituzionale o anche quella commerciale, società di capitali o cooperative).

Ai fini IVA, sono rilevanti, per le associazioni sportive dilettantistiche, le operazioni aventi natura commerciale: possono optare per il regime forfetario di cui alla Legge 398/91 oppure, se con un volume d’affari inferiore a 25.822,84 euro, per il regime forfetario previsto per le attività spettacolistiche (art. 74-quater co. 5 del DPR 633/72); pertanto, la detrazione è ammessa all’imposta relativa agli acquisti effettuati nell’esercizio di attività commerciali, le quali dovranno essere gestite con contabilità separata.

Per le società sportive dilettantistiche, invece, tutte le operazioni effettuate rientrano nel campo di applicazione dell’imposta, come previsto dall’art. 4 co. 2 del DPR 633/72.

Per fruire dei sopracitati regimi fiscali agevolati ai fini delle imposte sul reddito e dell’IVA (artt. 148 TUIR e 4 del DPR 633/72), le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono tenute alla presentazione del modello EAS (comunicazione Enti Associativi).

Nel modello vengono inserite informazioni sul tipo di organizzazione sportiva, dal punto di vista fiscale, in modo da evitare distorsioni nell’utilizzazione dello strumento associazionistico, allo scopo di ridurre il carico fiscale, in termini di imposte dirette ed IVA, sulla organizzazione.

Il modello deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, entro 60 giorni dalla data di costituzione.

Vedi anche gli aspetti civilistici dell’attività sportiva dilettantistica.

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