Proroga dichiarazione IVA non residenti

La Proroga dichiarazione IVA non residenti al 30 Giugno 2020, prevista dal decreto cura Italia, non vale per i soggetti identificati direttamente che non hanno un domicilio fiscale in Italia, ma vale per i soggetti che hanno nominato un rappresentante fiscale e che quindi hanno un domicilio fiscale in Italia. Per i primi la scadenza è stata il 30.4.2020, per i secondi sarà il 30.6.2020.

Il terrorismo da comunicazioni dell’ultimo momento imperversa. IPSOA pubblica 2 giorni prima della scadenza un articolo relativo alla proroga dichiarazione IVA non residenti che secondo loro non ci sarebbe. La proroga che non c’è! E lo dicono due giorni prima! Fortuna che IPSOA non è l’Agenzia delle Entrate però potrebbe influenzarla in modo non corretto dato che non si è ancora pronunciata (vedi aggiornamento in calce circolare 6.5.2020).

A mio avviso la proroga della dichiarazione IVA non si applica ai soggetti esteri identificati in Italia ma si applica a quelli con rappresentante fiscale.

Analizziamo insieme la situazione.

Analisi delle disposizioni

Il decreto “cura Italia” n. 18 del 2020  prevede all’articolo 62 che:

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato
sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla
fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra
l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2
marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata
2020….

… 6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

La cosa potrebbe essere valida per i soggetti identificati in Italia che non hanno domicilio fiscale in Italia. A mio avviso i soggetti con rappresentante fiscale, eleggono il proprio domicilio fiscale presso quest’ultimo e  quindi “hanno domicilio fiscale nel territorio dello Stato” e godono della proroga prevista sopra contrariamente a quanto sentenzia IPSOA.

La mia asserzione si basa quanto segue:

L’articolo 58 del DPR 600 stabilisce:

I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove e’ stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attivita’.

L’articolo 60 del DPR 600/73 stabilisce:

d) in facolta’ del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l’elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate;

Fino a qui potrebbero sorgere dei dubbi in quanto nella lettera d) si menziona il domicilio e non il domicilio fiscale ma, nella pratica, succede quanto segue:

Analisi documentale

1) Richiesta di codice fiscale di società estera: dal certificato di attribuzione non viene indicato il domicilio fiscale se non espressamente eletto dal soggetto estero.
2) Domanda di attribuzione della partita IVA: viene indicato il domicilio fiscale del rappresentante fiscale come previsto dalle istruzioni al modello AA7.
3) Certificato di attribuzione della partita IVA: viene indicato per il contribuente il domicilio fiscale che coincide con quello del rappresentante fiscale come risulta dal documento di seguito rappresentato:

Da un certificato dell’Agenzia delle Entrate risulta quindi che la società estera ha domicilio fiscale in Italia, anche se senza stabile organizzazione e con rappresentante fiscale italiano.

Se la volontà del legislatore fosse stata quella di escludere dalla proroga dichiarazione IVA non residenti, tutte le società estere avrebbe dovuto indicarlo in maniera diversa ma, non l’ha fatto. Come al solito o il nostro legislatore non conosce l’esatta portata dei termini che utilizza o forse avrà voluto agire in modo diverso tra le diverse forme di attribuzione di un numero di partita IVA. L’interprete, IPSOA in particolare, invece probabilmente non conosce l’esatta procedura per iscrivere un rappresentante fiscale e semina il panico tra gli operatori senza alcuna remora.

AGGIORNAMENTO DEL 7.5.2020

L’Agenzia delle Entrate contrariamente a quanto scritto d IPSOA ha confermato la proroga in maniera estensiva applicandola anche ai soggetti identificati in Italia. Vedi circolare 6.4.2020 n. 11E

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