Le Società di capitali

Cosa sono le società di capitali, quali tipologie esistono, come si suddividono le società di capitali a seguito delle modifiche legislative del 2011.

Società di CapitaliLe società di capitali sono forme giuridiche di natura commerciale che rappresentano una piccola, media o grande impresa operanti in diversi tipi di settori.

Esistono più forme di società di capitali: Srl (società a responsabilità limitata), Spa (Società per azioni), Sapa Società in accomandita per azioni), SSD Società sportiva dilettantistica.

Esse presentano l’elemento del CAPITALE come prevalente sia a livello concettuale sia a livello normativo, ancora più importante talvolta dei soci stessi. A seguito delle modifiche legislative della fine del 2011 ed inizio del primo semestre del 2012 si sono delineate, nel codice civile italiano, tre diverse tipologie di Società a responsabilità limitata ciascuna con precise caratteristiche e adempimenti:

Società a responsabilità limitata ordinaria

Società a responsabilità limitata semplificata (under 35)

Società a responsabilità limitata a capitale ridotto (under & over 35) art. 44 D.L. 83 2012

Le tre tipologie di società di capitali sono caratterizzate dal diverso capitale sociale necessario per la costituzione e loro esistenza in vita. La prima tipologia di Srl non deve avere un capitale inferiore a 10.000,00 euro. Le altre due tipologie di Srl non devono avere un capitale inferiore ad 1,00 euro o superiore a 9.999,99 euro.

Ecco una tabella che indica le varie differenze:

SRL ordinaria SRL semplificata SRL a capitale ridotto
NORMATIVA Art. 2463 C.C. Art. 2463-bis C.C. Art. 44 D.l. 83/2012

A differenza delle altre due tipologie non è stata inserita all’interno del codice civile

SOCI Persone fisiche o soggetti diversi da persone fisiche Persone fisiche Persone fisiche
FORMA Atto pubblico

(contratto o atto unilaterale)

Atto pubblico o scittura privata firmata digitalmente

(contratto o atto unilaterale)

Atto pubblico

(contratto o atto unilaterale)

STATUTO E ATTO COSTITUTIVO Libero

(elementi indicati nell’art. 2463 C.C.)

Conforme al modello standard tipizzato con decreto ministeriale

La società deve costituirsi per atto pubblico secondo il modello approvato con D.M. Giustizia n.138 del 23 giugno 2012, pubblicato in G. U. n.189 del 14 agosto 20121 che, secondo sia il Notariato che il Ministero dello Sviluppo Economico, non può essere minimamente modificato. E’ prevista possibilità di costituzione senza notaio.

Libero

(elementi indicati nell’art. 2463-bis C.C.)

DENOMINAZIONE

 

S.r.l. S.r.l.s. S.r.l.c.r.
AMMINISTRATORI Persona fisica o soggetto diverso da persona fisica Uno o più soci Persone fisiche,

anche non soci

CAPITALE SOCIALE Minimo 10.000 €,

in denaro o natura

Da 1 € a 9.999,99 €

solo in denaro

Da 1 € a 9.999,99 €

solo in denaro

VERSAMENTO DEL CAPITALE INIZIALE In banca, almeno il 25% del capitale in denaro Interamente versato nelle mani degli amministratori Interamente versato nelle mani degli amministratori
Quest’ultima specificazione appare in contrasto con le nuove disposizioni sulla circolazione di denaro contante, per cui i trasferimenti eccedenti la soglia di 999,99€ devono avvenire con modalità tracciata
SPESE DI COSTITUZIONE Ordinarie Esenzione da bolli, diritti di segreteria e onorari notarili

 

Ordinarie
CESSIONE QUOTE Libera Vietata verso soggetti che non siano persone fisiche di età inferiore a 35 anni Vietata verso soggetti che non siano persone fisiche

 

Fino all’approvazione definitiva del modello standard le Camere di Commercio avevano bloccato l’iscrizione nel Registro delle Imprese della nuova tipologia societaria, che pertanto è diventata pienamente operativa dal 29 agosto 2012, 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta.

La Società di capitali rappresentano una forma di società che ha una personalità giuridica. Questo permette di limitare la responsabilità per le obbligazioni della società al solo patrimonio della stessa senza che i beni dei soci possano essere coinvolti per soddisfare i debiti (a differenza della Ditta Individuale). Questo è vero in assoluto. Ovviamente la responsabilità degli amministratori dipende dalla corretta gestione della società e delle operazioni che vengono compiute dalla stessa.

Sono previste tre diverse tipologie di società di capitali che mettono in gioco una responsabilità limitata (Srl, Srl Semplificata e Srl con capitale ridotto) con costi di costituzione diversi (vedi analisi dei costi costituzione Srl).

Sovente questi tipi di società vengono descritte come di difficile gestione, complicate, costose e soggette ad adempimenti inverosimili, cosa spesso utilizzata da qualche professionista di basso livello per giustificare parcelle elevatissime.

Noi crediamo che, pur essendo vero che vi siano adempimenti maggiori rispetto ad altre tipologie di società, occorre essere a conoscenza dei pro e dei contro con la massima chiarezza possibile e che la gestione di qualsiasi tipo di società richieda particolare attenzione da parte del professionista ma anche degli amministratori. Questa attenzione, se ben prestata, consente vantaggi molto importanti.

Lo Studio è in grado di fornire servizi completi per la costituzione e l’affiancamento di una Società Srl. Ci occupiamo gratuitamente dell’analisi del vostro progetto imprenditoriale dopodiché si perviene alla costituzione della Srl, se questo tipo di società sarà ritenuto idoneo al progetto, in seguito la gestione della stessa avrà  un costo a partire da 150 euro al mese. Le nostre tariffe sono parametrizzate al numero delle registrazioni contabili e non al fatturato o all’utile.

Se hai bisogno di approfondire l’argomento puoi compilare il modulo che segue e richiederci un preventivo od un contatto gratuito.