La Società Sportive Dilettantistiche Lucrative: riforma nel settore no profit.

Società Sportive Dilettantistiche Lucrative - S.S.D.L.Era già stata espressa una volontà di riformare il tema delle associazioni dilettantistiche sportive tramite la Legge 106/2016 che però fino ad ora non aveva portato ulteriori sviluppi.

Ci sono diverse novità a riguardo. Prima fra tutte è il fatto che all’interno dell’Ente del Terzo Settore rientreranno le Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche – ASD O SSD. Seconda novità è il fatto che, stando alla Legge di Bilancio 2018, verranno istituite le Società Sportive Dilettantistiche Lucrative – SSDL (superando quell’assenza di scopri lucrativi che da sempre hanno contraddistinto questa branca di enti sportivi dilettantistici), inoltre verrà modificata la metodologia fiscale dei compensi agli atleti dilettanti, verranno introdotti alcuni pagamenti d’imposta, verranno disciplinate le prestazioni di lavoro occasionale per le società sportive professionistiche, viene inserita la previdenza per gli sportivi professionisti e bisognerà tener conto del Registro dei procuratori sportivi.

È stata dunque introdotta la possibilità di esercitare CON scopo di lucro un’attività sportiva dilettantistica mentre, prima della presentazione di questa riforma, si è parlato di Società Sportive Dilettantistiche (SSD) e Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) SENZA scopo di lucro.

Il Codice del Terzo Settore ha espresso la possibilità che, tutte quelle Associazioni o Società le quali vogliono rimanere SENZA scopo di lucro, potranno costituire “l’organizzazione e la gestione delle attività sportive dilettantistiche” rientrando così in una categoria di interesse generale a patto che evitino di fruire del regime agevolato.

Sempre il Codice per gli Enti del Terzo Settore (ETS) garantisce anche la possibilità di svolgere delle attività differenti rispetto a quelle disciplinate dall’art. 5, se previste nello Statuto della società, in forma però secondaria rispetto a quella principale dichiarata al nascere dell’associazione sportiva stessa.

La Legge di Bilancio del 2018 prevede quindi che un’attività sportiva dilettantistica possa essere svolta in forma lucrativa secondo una delle forme societarie descritte nel Titolo V Libro V del Codice Civile. Per quanto esistano diverse tipologie societarie (come le Società a Responsabilità Limitata, le Società a Responsabilità Limitata semplificata, le Società a Responsabilità Limitata a Capitale Ridotto), si è convenuto che la tipologia più consona a rappresentare le Società Sportive Dilettantistiche Lucrative – SSDL è la Società di Capitali.

Le Società Sportive Dilettantistiche Lucrative – SSDL hanno però la possibilità di essere incluse nell’ETS, così facendo non fruirebbero più del regime di cui alla L. 398/91 in quando lucrative appunto, ma si innescherebbero una serie di vantaggi economici previsti dalla stessa Legge di Bilancio come: il dimezzamento dell’IRES, le agevolazioni (ed in questo caso anche limitazioni nell’essere impresa sociale), la possibilità di avvalersi di premi e di compensi e infine degli strumenti economici garantiti dal Terzo Settore stesso.

Per ottenere questi vantaggi economici, le Società Sportive Dilettantistiche Lucrative – SSDL dovranno rispondere ad alcuni requisiti partendo dal denunciare la natura lucrativa nella loro denominazione specificando così le intenzioni della società. Lo scopo sociale prevede l’organizzazione delle attività sportive dilettantistiche, gli amministratori NON POSSONO ricoprire la stessa carica in altre Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche (ASD o SSD) nell’ambito della stessa disciplina e infine, all’interno della struttura societaria stessa, dovrà essere presente un “tecnico specializzato” in possesso di qualifica.

Come accennato in precedenza, le Società Sportive Dilettantistiche Lucrative – SSDL possono avvalersi della riduzione dell’aliquota IRES fino alla sua metà fermo restando che rispettino due requisiti, ovvero quello di essere riconosciute dal CONI e di rispettare il regolamento 1407/2013 dell’Unione Europea rilasciato dalla Commissioni il 18/12/2013.

L’intenzione della legislazione prevede che gli ETS andranno a sostituire le attuali ONLUS per quanto riguarda l’ambito sportivo garantendo un impatto sportivo e sociale maggiore di quello ottenuto dalla pratica sportiva dilettantistica. Infatti, se le ONLUS, in campo sportivo, andavano in soccorso dei soggetti svantaggiati sia a livello sociale che a livello fisico e psicologico, ora l’obietto delle ETS sarà garantire un servizio sportivo indipendentemente dalla condizione dei soggetti alla quale è rivolta l’attività sportiva. Vero è che si possa pensare ad una incompatibilità tra ETS e associazione regolarmente registrata al CONI, per via della diversità intrinseca nella natura delle due società ancora una volta una non lucrativa e una lucrativa, in realtà è possibile a patto che si rinunci al regime forfetario e alle agevolazioni previste. Pertanto è possibile immaginare che, in vista della perdita delle agevolazioni, difficilmente gli enti sportivi dilettantistici attualmente iscritti al Registro CONI recedano verso il nuovo Registro Unico del Terzo Settore.

Alla luce di queste riforme e di quelle che a breve verranno approvate, gli operatori nel settore sportivo potranno optare per diverse soluzioni, a seconda dei personali scopi da perseguire: continuare a essere un’associazione o una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro (regolarmente iscritta al CONI), oppure far parte dell’Ente del Terzo Settore (ETS) o ancora diventare una società sportiva dilettantistica lucrativa.

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