Attività sportiva dilettantistica - Aspetti fiscali  ATTIVITA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA – ASPETTI CIVILISTICI

L’attività sportiva, praticata a livello dilettantistico, può essere esercitata sia in forma associativa che societaria.

La scelta sulla tipologia di ente da adottare è principalmente condizionata dal diverso regime di responsabilità al quale è soggetto l’organo che ne detiene la gestione; Infatti, se per gli enti associativi, qualora non riconosciuti, il carattere personale ed illimitato della responsabilità di chi “agisce in nome e per conto” del sodalizio è considerato, dalla legge, come elemento caratterizzante tale forma giuridica, nell’ambito delle società di capitali tale regime di responsabilità è circoscritto alle risorse impiegate nell’impresa.
Questo requisito permette, quindi, di limitare al solo capitale vincolato le risorse aggredibili dai creditori sociali senza alcuna possibilità, per gli stessi, di soddisfare le proprie pretese sul patrimonio personale degli amministratori.

Per associazioni sportive dilettantistiche s’intendono associazioni aventi per oggetto l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e che non inquadrano atleti qualificati professionisti.

Le società sportive dilettantistiche, invece, sono enti che esercitano attività sportiva dilettantistica per scopo di natura non lucrativa, adottando la forma di società di capitali o di società cooperativa; tali società possono conseguire utili d’esercizio, ma sono tenute ad impiegarli nell’esercizio della predetta attività.

La Finanziaria del 2003 (Legge 27/12/2002 n.289, art. 90 co. 17) precisa che l’esercizio di attività sportiva dilettantistica può avvenire secondo una delle seguenti forme giuridiche:

·    associazione riconosciuta = con il riconoscimento dell’Ente sportivo (art. 1 del DPR n.361 del 10/02/2000) l’associazione acquista personalità giuridica e si caratterizza per l’autonomia patrimoniale perfetta

·    associazione non riconosciuta = è priva di personalità giuridica e ha un iter di costituzione più semplice; è la forma associativa numericamente più utilizzata

·    società cooperativa, senza fini di lucro

·    società di capitali (S.p.a. o S.r.l.), senza fini di lucro

Gli enti sportivi per assumere la qualifica di “associazione/società sportiva dilettantistica” sono tenuti a redigere l’atto costitutivo in forma scritta ed includere nello statuto specifiche clausole (Legge 27/12/2002 n.289, art. 90 co. 17); inoltre, ai fini dell’acquisto della qualifica di ONLUS (art.10 del D.lgs. 460/97) è obbligatoria la redazione dello statuto e/o dell’atto costitutivo nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Nello statuto si dovrà indicare la denominazione dell’ente, lo scopo, il patrimonio dell’ente, la sede, le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione, diritti-obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; inoltre, come previsto dall’art. 90, co. 17 della Legge 289/2002, si deve specificare l’attività sportiva svolta, la non distribuibilità degli utili tra i soci (anche in forma indiretta), l’obbligo di redazione di un rendiconto economico-finanziario ed infine, obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società od associazione.

Vedi anche gli aspetti fiscali dell’attività sportiva dilettantistica

(Articolo scritto dal Dott. Stefano Ostengo)

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