Successione legittima
La successione legittima riguarda i parenti del defunto. Il defunto può disporre dei propri beni liberamente solo ed esclusivamente se non ha figli, coniuge o genitori. Se non provvede a fare un testamento, ereditano legittimamente i parenti del defunto entro il sesto grado e, se non ve ne sono, l’eredità va allo stato.
In questo articolo cercherò di fare chiarezza circa la successione legittima in modo più chiaro e sintetico possibile.
La successione legittima riguarda i parenti ed il coniuge del defunto. Tra gli eredi occorre innanzi tutto distinguere tra eredi legittimi ed eredi legittimari o necessari.
Eredi legittimi
Sono quelli a cui spettano dei diritti successori o meglio quelli che ereditano anche in assenza di disposizioni del defunto. Se il defunto non fa testamento l’eredità viene divisa tra gli eredi legittimi. Questi sono il coniuge e tutti i parenti del defunto ovvero tutte quelle persone legate da un vincolo di sangue con lo stesso: figli, genitori, nonni, fratelli e sorelle, zii, cugini, nipoti, etc.. Insomma tutti gli ascendenti, i discendenti ed i collaterali del defunto. Se questi però sono oltre il sesto grado di parentela la successione si devolve allo stato
Il principio fondamentale, la logica e l’intento della legge sulla successione legittima, sono quelli di garantire i diritti dei parenti in base ad un principio di favore e preferenza nei confronti di determinati soggetti. In assenza di disposizioni del defunto (testamento) ed in ogni caso vengono tutelate alcune categorie di eredi, che vedremo in seguito nel paragrafo relativo ai legittimari od eredi necessari. Nella successione legittima non sarà possibile per il defunto limitare i diritti di alcuni eredi necessari a favore di altre persone.
Eredi legittimari o necessari.
Il defunto deve garantire agli eredi necessari una quota minima oltre la quale può disporre liberamente a favore di chiunque. Nella successione legittima sono eredi necessari il coniuge, i figli e gli ascendenti.
La tutela è principalmente verso i figli del defunto ai quali va gran parte dell’eredità se da soli ovvero una buona parte se esiste ed è vivente il coniuge. In assenza di figli o di coniuge vengono tutelati gli ascendenti: genitori ed, in assenza in vita di questi, i nonni. Potrebbe capitare che esista un solo legittimario al momento della successione, se non vi sono figli, i quali sono preferiti rispetto agli ascendenti, a questo va devoluta tutta la successione. Se questi concorre con altri si verificano le seguenti situazioni:
- Un figlio solo, legittimo o naturale (articolo 537, comma 1): a questi è riservata la metà del patrimonio;
- Concorso di più figli (articolo 537, comma 2): a loro è riservata la quota di due terzi del patrimonio, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali;
- Il defunto lascia solo ascendenti legittimi (articolo 538): a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio;
- Concorso di ascendenti legittimi e coniuge (articolo 544): se gli ascendenti legittimi concorrono con il coniuge superstite, a quest’ultimo è riservata la metà del patrimonio e agli ascendenti un quarto;
- Il defunto lascia solo il coniuge (articolo 540, comma 1): è riconosciuta al coniuge una quota di legittima pari a metà del patrimonio;
- Concorso del coniuge e uno o più figli (articolo 540 e articolo 542): se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio legittimo o naturale, a quest’ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo è riservato al coniuge. Qualora i figli, legittimi o naturali, siano più di uno, ad essi è riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto (articolo 542). Anche qualora il coniuge concorra con i figli o altri chiamati, gli è riconosciuto il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comune.
Le quote non riservate a favore dei precedenti eredi, sono liberamente disponibili e quindi attribuibili da parte del defunto a chiunque. Se il defunto non ha disposto le quote si accrescono nelle quote dei legittimari.
Altri diritti
A favore del coniuge è ancora riconosciuto un diritto sull’abitazione della casa di ultima residenza della famiglia.
Occorre ancora dire che i figli dei legittimari defunti subentrano nei diritti dei genitori per rappresentazione degli stessi.
L’argomento è molto complesso e si presentano sovente svariate casistiche.
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