IVIE Immobili in Francia – Risposta a quesito formulato nei giorni in cui venne istituita l’imposta il Italia

Gentile Sig. XX,

in riferimento alla sua seguente richiesta di parere:

Quesito : proprietario monolocale in Francia,stato appartenente allo S:E:E:(spazio econom.europeo) per cui l’IVIE si calcola con riferimento all\’imponibile delle corrispondenti imposte patrimoniali francesi.In Francia come si determina la base imponibile? (traduco letteralmente) : la base d\’imposizione è uguale al 50% del valore locativo dei beni imponibili. Nel mio caso, per un monolocale di mq 18,36 la base è 1322 che moltiplicata per le aliquote a favore del comune e dipartimento danno un totale di Euro 483 di tassa fondiaria. Come determino la IVIE in base a questi parametri? grazie per le eventuali delucidazioni.

le espongo quanto in appresso.

Purtroppo non esistono ancora chiarimenti ufficiali in merito ma, a mio modesto avviso, ritengo che la tax foncière non sia una vera imposta patrimoniale ma una tassa fondiaria che colpisce la proprietà e corrisponde grosso modo alla nostra vecchia ICI. L’altra Tassa è la Taxe d’habitation che colpisce la disponibilità dell’abitazione. Entrambe le tasse si determinano sulla base del valore locativo dell’immobile.
In Francia esiste anche la, dimenticata dai più, l’
Impôt de solidarité sur la fortune – ISF che, a mio avviso è la vera ed unica “Imposta Patrimoniale” ma viene applicata solo a patrimoni superiori a 1,3 milioni di euro. Per la predetta imposta il valore viene determinato sulla base del valore di mercato al 1 gennaio dell’anno di riferimento.

 

L’ultimo testo di legge in Italia, che stabilisce la valutazione dell’immobile ai fin IVIE, è il seguente:
“Il valore è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura patrimoniale e reddituale o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente.”

Nel suo caso, come da lei giustamente indicato, non esiste una determinazione di valore dell’immobile (Potrebbe essere questo: 1322*18,36/50=12.135,96????)

Non ritengo quindi che esista in Francia una possibilità di determinazione del valore di un immobile sulla base di un “valore catastale” o similare (infatti la patrimoniale stabilisce un valore di mercato)  per cui si dovrà applicare il principio generale dell’IVIE secondo il quale la determinazione del valore si stabilisce in base al costo indicato nell’atto d’acquisto o, in mancanza, il valore di mercato.

Per quanto riguarda la deducibilità della “Taxe Fonciere” dalla nostra IVIE non ritengo vi siano limitazioni in quanto la legge dall’IVIE  si possa detrarre un “credito d’imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non già detratte ai sensi dell’articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”

Quanto sopra costituisce, in assenza di chiarimenti ministeriali, un’interpretazione personale della nebulosa norma in vigore.

Augurandomi di esserle stato utile, nell’attesa di cenno di ricezione della presente, le invio cordiali saluti,

Enrico Savia.

02/07/2012

Sono arrivati i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate circolare 28/E del 2/7/2012: Sembra  che abbiamo azzeccato l’impostazione. L’unica differenza riscontrata sta nella ulteriore determinazione del valore dell’immobile secondo un sistema (valore locativo * coefficiente IMU)

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