Il bilancio annuale, o bilancio d’esercizio, è il documento contabile con cui una società rappresenta la propria situazione patrimoniale, finanziaria ed economica al termine di ogni esercizio sociale. Non si tratta di un mero adempimento formale: è lo strumento attraverso cui soci, creditori, banche e Amministrazione finanziaria valutano lo stato di salute dell’impresa. Lo Studio Savia segue ogni anno decine di società nella redazione, approvazione e deposito del bilancio, garantendo il rispetto delle scadenze di legge.
Cos’è il bilancio d’esercizio
Il bilancio d’esercizio è il documento contabile obbligatorio che chiude ogni periodo amministrativo, di norma coincidente con l’anno solare. Deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, oltre al risultato economico dell’esercizio. La sua redazione segue i principi del Codice Civile e, per le imprese di maggiori dimensioni, i principi contabili nazionali (OIC) o internazionali (IAS/IFRS).
Chi è obbligato a redigere il bilancio
L’obbligo di redazione del bilancio d’esercizio riguarda in particolare le società di capitali, ma non solo:
- Società a responsabilità limitata (Srl e Srl semplificata)
- Società per azioni (Spa)
- Società in accomandita per azioni (Sapa)
- Società cooperative
- Consorzi e altri enti che esercitano attività commerciale nelle forme previste dalla legge
Le società di persone (Snc, Sas) e le imprese individuali non sono soggette alle stesse regole civilistiche, ma redigono comunque un rendiconto annuale ai fini fiscali.
Da quali documenti è composto il bilancio
Il bilancio d’esercizio nella sua forma ordinaria è composto da più documenti, tra loro complementari:
- Stato patrimoniale, che fotografa attività, passività e patrimonio netto alla data di chiusura
- Conto economico, che espone costi e ricavi dell’esercizio e determina il risultato d’esercizio
- Rendiconto finanziario, che illustra i flussi di cassa generati e assorbiti dalla gestione
- Nota integrativa, che spiega e dettaglia i criteri di valutazione e le voci principali dei prospetti contabili
- Relazione sulla gestione, a cura degli amministratori, con l’analisi dell’andamento della società
Alcuni di questi documenti possono essere omessi o semplificati a seconda delle dimensioni della società, come spiegato nel paragrafo successivo.
Bilancio ordinario, abbreviato e delle micro-imprese
Non tutte le società sono tenute alla stessa forma di bilancio. Il Codice Civile prevede regimi semplificati per le imprese di dimensioni contenute, che non superano determinate soglie dimensionali per due esercizi consecutivi (o fin dalla costituzione):
- Bilancio in forma abbreviata: consentito alle società che non superano due dei tre limiti relativi a totale dell’attivo di stato patrimoniale, ricavi delle vendite e delle prestazioni, e numero medio di dipendenti occupati nell’esercizio; comporta l’esonero, tra l’altro, dalla relazione sulla gestione in presenza di determinate condizioni
- Bilancio delle micro-imprese: riservato alle società ancora più piccole, che rispettano soglie ridotte rispetto a quelle del bilancio abbreviato; consente l’esonero dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario, a condizione che le informazioni essenziali siano comunque riportate in calce allo stato patrimoniale
Le soglie dimensionali sono aggiornate periodicamente dal legislatore: per questo motivo è opportuno verificare, anno per anno, quale regime sia effettivamente applicabile alla propria società, anche in relazione a eventuali variazioni nel numero di dipendenti o nel fatturato. Il nostro Studio verifica questa qualificazione insieme al cliente prima di ogni chiusura di bilancio.
Tempistiche: approvazione e deposito del bilancio
Il bilancio, una volta redatto dagli amministratori, deve essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci. La legge fissa un termine ordinario, generalmente pari a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio; lo statuto sociale può prevedere un termine più ampio, fino a 180 giorni, in presenza di particolari esigenze legate alla struttura o all’oggetto della società, oppure quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato. Per una società con esercizio coincidente con l’anno solare, ciò si traduce, di norma, in una approvazione entro la fine di aprile, oppure entro la fine di giugno nei casi in cui sia possibile avvalersi del maggior termine.
Dopo l’approvazione, il bilancio deve essere depositato presso il Registro delle Imprese competente entro 30 giorni, in formato elettronico (XBRL), unitamente ai relativi allegati e al verbale di approvazione. Il mancato rispetto di questi termini espone la società e i suoi amministratori a sanzioni amministrative.
Come possiamo aiutarti
Lo Studio Savia segue le società clienti in ogni fase del ciclo di bilancio: dalla tenuta della contabilità durante l’esercizio, alla redazione del progetto di bilancio e della nota integrativa, fino all’assistenza in sede di assemblea per l’approvazione e al deposito telematico presso il Registro delle Imprese. Verifichiamo inoltre, esercizio per esercizio, la corretta qualificazione della società come ordinaria, abbreviata o micro-impresa, per applicare sempre gli obblighi effettivamente dovuti, senza adempimenti superflui. Per chi ha necessità di organizzare la contabilità in vista della chiusura del bilancio, può essere utile anche la pagina dedicata alla contabilità ordinaria.
Se la tua società deve predisporre il bilancio annuale o desideri una verifica preventiva della documentazione contabile, richiedi una consulenza oppure contattaci: lo Studio Savia è a tua disposizione per accompagnarti in ogni fase dell’adempimento.
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