Regime forfettario e regime semplificato: le differenze e quale conviene

In questa guida mettiamo a confronto il regime forfettario e il regime semplificato: le differenze principali, come si calcolano le imposte nei due casi e quale conviene di più a seconda della situazione.

In questa guida mettiamo a confronto il regime forfettario e il regime ordinario semplificato, le due opzioni più diffuse per chi apre (o gestisce) una partita IVA individuale, per capire requisiti, tassazione e quale convenga in base alla propria situazione concreta.

Il regime forfettario in Italia è la soluzione fiscale scelta da centinaia di migliaia di liberi professionisti e piccole attività: vediamo cos’è, chi può utilizzarlo e quando conviene davvero, con un linguaggio semplice.

Regime forfettario e regime semplificato: cosa ricordare

La scelta tra regime forfettario e regime semplificato dipende dal volume di ricavi, dai costi effettivamente sostenuti e dalle prospettive di crescita dell’attività. Il nostro studio aiuta a confrontare regime forfettario e regime semplificato e a scegliere la soluzione più conveniente.

Cos’è il regime forfettario

Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato pensato per persone fisiche che svolgono un’attività d’impresa, un’arte o una professione in forma individuale. Al posto delle imposte ordinarie e dell’IVA, chi aderisce applica un’unica imposta sostitutiva calcolata su un reddito determinato in modo forfettario, cioè applicando ai ricavi una percentuale fissa legata al tipo di attività svolta, senza dover documentare analiticamente ogni singolo costo sostenuto. Il risultato è una gestione fiscale e contabile molto più semplice rispetto al regime ordinario.

Chi può accedere al regime forfettario

Per aderire al regime forfettario occorre rispettare alcuni requisiti, il più noto dei quali è il limite di ricavi o compensi, fissato a 85.000 euro nell’anno precedente. Se nel corso dell’anno i ricavi superano i 100.000 euro, il regime cessa di produrre effetti immediatamente, già nello stesso periodo d’imposta. Esistono inoltre alcune cause di esclusione, legate ad esempio alla partecipazione contemporanea in società di persone o a rapporti di lavoro dipendente con il proprio committente principale: per questo è importante verificare la propria posizione prima di aprire la partita IVA in questo regime, o prima di passarvi da un altro regime.

I vantaggi principali

Il vantaggio più conosciuto è la tassazione agevolata: si applica un’imposta sostitutiva del 15%, che scende al 5% per i primi cinque anni di attività per chi avvia una nuova attività e rispetta specifici requisiti. A questo si aggiungono l’esonero dall’applicazione dell’IVA in fattura, una contabilità semplificata senza obbligo di tenuta dei registri IVA, e l’esonero dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Si tratta quindi di un regime particolarmente indicato per chi avvia un’attività con costi contenuti, mentre può risultare meno conveniente per chi sostiene costi elevati, che nel regime forfettario non sono deducibili analiticamente.

A chi conviene, e a chi conviene meno

  • Chi avvia una nuova attività con costi limitati trova nel forfettario un regime semplice e conveniente, soprattutto nei primi cinque anni con l’aliquota ridotta al 5%.
  • Chi sostiene costi elevati per svolgere l’attività (ad esempio acquisti di merce, collaboratori, canoni importanti) dovrebbe verificare se il regime ordinario, con la deduzione analitica dei costi, non sia più conveniente.
  • Chi si avvicina alla soglia di 85.000 euro deve valutare per tempo il passaggio al regime ordinario, per evitare cambi di regime in corso d’anno con effetti anche sulla fatturazione.

Fatturazione elettronica: obbligo per tutti, anche per i forfettari

Un punto spesso sottovalutato da chi apre la partita IVA in regime forfettario: dal 1° gennaio 2024 è caduto l’ultimo esonero e anche i contribuenti forfettari devono emettere fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI), senza più alcuna soglia di fatturato che consenta di restare sulla fattura cartacea. Le fatture immediate vanno emesse entro 12 giorni dall’operazione, quelle differite (per cessioni documentate da DDT) entro il 15 del mese successivo; resta inoltre necessario attivare autonomamente la conservazione sostitutiva a norma, che non è automatica solo perché si utilizza il portale dell’Agenzia delle Entrate. Il regime sanzionatorio è stato inoltre riformato dal D.Lgs. 87/2024, in vigore dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024: quando la violazione incide sulla liquidazione dell’IVA la sanzione è pari al 70% dell’imposta non documentata (minimo 300 euro per operazione), mentre se non ha effetti sull’IVA si applica una sanzione fissa da 250 a 2.000 euro; resta sempre disponibile il ravvedimento operoso per sanare spontaneamente l’omissione con una riduzione proporzionale della sanzione.

Il regime semplificato: come funziona e come si tassa

Chi non rientra nei requisiti del forfettario, o ne esce per superamento dei limiti, applica di regola il regime ordinario semplificato (per le persone fisiche e le società di persone in contabilità semplificata). A differenza del forfettario, che applica un’imposta sostitutiva unica su un reddito determinato forfettariamente, il regime semplificato tassa il reddito effettivo (ricavi meno costi analiticamente documentati) con le regole ordinarie IRPEF.

La tassazione IRPEF a scaglioni

Il reddito imponibile determinato in regime semplificato concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF, tassato secondo i tre scaglioni in vigore dal 2026 (Legge di Bilancio 2026):

  • fino a 28.000 euro: aliquota 23%;
  • da 28.001 a 50.000 euro: aliquota 33%;
  • oltre 50.000 euro: aliquota 43%.

A queste si sommano le addizionali regionale e comunale IRPEF, che variano da zona a zona (indicativamente tra lo 0,7% e il 3,3% complessivo), e, per le attività che vi rientrano, l’IRAP (aliquota ordinaria 3,9%, con possibili variazioni regionali), oltre alla ritenuta d’acconto del 20% operata dai committenti sostituti d’imposta per i professionisti, da recuperare in dichiarazione, versata tramite F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento.

Un confronto numerico tra i due regimi

Dati puramente illustrativi. Un professionista con 40.000 euro di compensi annui e costi effettivi contenuti (es. 5.000 euro) può valutare così le due opzioni: in regime forfettario (coefficiente di redditività 78% per molte attività professionali), il reddito imponibile è pari a 31.200 euro, tassato con imposta sostitutiva al 15% (o 5% per i primi 5 anni in presenza dei requisiti start-up): imposta pari a 4.680 euro (o 1.560 euro agevolata), senza deduzione dei costi analitici. In regime semplificato, il reddito imponibile è invece pari a 35.000 euro (40.000 \u2212 5.000 di costi effettivi), tassato secondo gli scaglioni IRPEF ordinari: circa 6.440 euro di sola IRPEF (23% su 28.000 + 33% su 7.000), a cui si aggiungono addizionali regionali/comunali e, se dovuta, IRAP. Il confronto va sempre fatto caso per caso: conviene il forfettario quando i costi reali sono inferiori a quelli riconosciuti forfettariamente dal coefficiente di redditività; conviene il semplificato quando i costi documentabili sono elevati, o quando si è superata la soglia di accesso al forfettario (85.000 euro di ricavi/compensi).

FAQ – Domande frequenti

Qual è il limite di ricavi per restare nel regime forfettario?
Il limite è di 85.000 euro di ricavi o compensi nell’anno precedente; se nel corso dell’anno si superano i 100.000 euro, il regime cessa con effetto immediato.

Quanto si paga di tasse nel regime forfettario?
Si applica un’imposta sostitutiva del 15% sul reddito determinato forfettariamente, ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività per chi rispetta i requisiti previsti per le nuove attività.

Nel regime forfettario si emette fattura con IVA?
No: chi aderisce al regime forfettario emette fattura senza applicazione dell’IVA, con un’apposita dicitura che richiama la norma di riferimento.

È sempre conveniente rispetto al regime ordinario?
Non sempre: chi sostiene costi elevati per la propria attività può trovare più conveniente il regime ordinario, che consente di dedurre analiticamente i costi effettivamente sostenuti.

Valutiamo insieme se il regime forfettario è la scelta giusta per te

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