Dipendente di una società in liquidazione: quali tutele ha il lavoratore

In questa guida vediamo quali tutele ha il dipendente di una società in liquidazione: cosa succede al rapporto di lavoro, al TFR e agli altri diritti maturati quando l’azienda entra in liquidazione.

Il quesito di un lettore

«Lavoro come dipendente a tempo indeterminato per una società che fa parte di un gruppo con diverse sedi in Italia. Sono stato assunto circa due anni fa presso una sede, ma da alcuni mesi sono distaccato presso un’altra azienda dello stesso gruppo, in un’altra regione. Ho saputo che la società che mi ha assunto (il mio datore di lavoro formale) è stata messa in liquidazione, mentre alcuni colleghi non distaccati sono già stati coinvolti in procedure di mobilità.

Il mio distacco è in scadenza e mi è stata proposta una proroga di alcuni mesi, invece di un’assunzione diretta da parte della società presso cui lavoro attualmente. Vorrei capire: una società in liquidazione è obbligata a licenziare tutti i dipendenti prima di cessare l’attività? Perché mi viene proposta una proroga del distacco invece di un passaggio diretto? E se mi venissero proposte le dimissioni volontarie, a cosa devo fare attenzione, in particolare rispetto alle indennità legate alla trasferta che percepisco oggi?»

La liquidazione della società non comporta il licenziamento automatico di tutti i dipendenti

La messa in liquidazione di una società non produce, di per sé, l’automatica cessazione dei rapporti di lavoro in corso. Durante la fase di liquidazione, il rapporto di lavoro prosegue normalmente fino a quando il liquidatore non decide, in base all’andamento delle operazioni liquidatorie, di procedere con licenziamenti individuali o collettivi (questi ultimi soggetti alla procedura prevista dalla legge 223/1991, quando ricorrono i requisiti dimensionali e numerici richiesti).

I tempi e le modalità con cui la liquidazione si traduce in una riduzione del personale dipendono da diversi fattori specifici della singola società: l’entità dei debiti, l’esito della vendita di eventuali rami d’azienda, la presenza di attività ancora da chiudere. Non esiste quindi una scadenza automatica valida per tutte le situazioni, ed è sempre opportuno chiedere aggiornamenti diretti al liquidatore o quantomeno all’ufficio del personale, oltre a farsi assistere da un professionista o da un legale giuslavorista per valutare la propria posizione specifica.

Perché viene proposta una proroga del distacco invece di un’assunzione diretta

È una situazione piuttosto frequente nei gruppi societari: quando un dipendente è distaccato presso un’altra azienda del gruppo, l’azienda distaccataria spesso preferisce prorogare il distacco piuttosto che procedere a un’assunzione diretta, per almeno due ordini di motivi.

Il primo è di natura organizzativa: un’assunzione diretta richiede la definizione di un nuovo contratto, con relativo inquadramento, trattamento economico e, potenzialmente, un allineamento a condizioni contrattuali diverse da quelle attualmente in essere con il datore di lavoro originario. Il secondo motivo, più delicato, riguarda il precedente che un’assunzione diretta potrebbe creare rispetto ad altri dipendenti distaccati nella stessa situazione, che potrebbero rivendicare un trattamento analogo. Prorogare il distacco consente quindi all’azienda di rinviare questa scelta, mantenendo però operativo il lavoratore presso la sede che ne beneficia.

Va inoltre ricordato che, in caso di liquidazione del datore di lavoro originario senza continuazione dell’attività, il rapporto di lavoro potrebbe essere interessato da un trasferimento d’azienda (art. 2112 del Codice Civile) qualora l’attività, o un ramo di essa, venga effettivamente trasferita alla società presso cui il lavoratore è distaccato: in tal caso si applicherebbero le tutele previste per il trasferimento d’azienda, diverse da quelle di un licenziamento o di dimissioni volontarie.

Cosa valutare prima di accettare dimissioni volontarie o una nuova assunzione

Se viene proposto di rassegnare le dimissioni dal rapporto originario per essere poi assunti direttamente dalla società presso cui si è distaccati, è fondamentale non procedere prima di aver ottenuto per iscritto (anche una semplice lettera d’intenti) le condizioni della nuova assunzione: inquadramento contrattuale, livello retributivo, sede di lavoro e tipologia contrattuale (tempo indeterminato, eventuale periodo di prova, applicazione delle tutele crescenti previste dal D.Lgs. 23/2015 per le assunzioni successive al 7 marzo 2015).

Le dimissioni volontarie, salvo che si tratti di dimissioni per giusta causa, non danno diritto alla NASpI né ad altre tutele previste per i licenziamenti, e comportano la perdita di ogni anzianità di servizio maturata presso il datore di lavoro originario, oltre che, di regola, delle indennità accessorie legate a un particolare istituto contrattuale (come le indennità di trasferta o di trasferimento), che normalmente non si trasferiscono automaticamente a un nuovo rapporto di lavoro con un altro soggetto giuridico, anche se appartenente allo stesso gruppo. È quindi importante verificare espressamente, prima di dimettersi, se e come queste voci verranno mantenute o compensate nel nuovo contratto.

Consigli pratici

  • chiedere aggiornamenti scritti al liquidatore o all’ufficio del personale sui tempi previsti per la conclusione della liquidazione e sulle prospettive occupazionali;
  • non rassegnare le dimissioni dal rapporto originario senza aver prima ottenuto per iscritto le condizioni della nuova assunzione;
  • verificare se l’operazione configura un trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., che offre tutele diverse rispetto a dimissioni o licenziamento;
  • non dare per scontato che le indennità legate al distacco (trasferta, alloggio, altri rimborsi) si trasferiscano automaticamente a un nuovo contratto con un altro datore di lavoro;
  • farsi assistere da un consulente del lavoro o da un legale giuslavorista prima di firmare qualsiasi dimissione o nuovo contratto, soprattutto in presenza di una liquidazione in corso presso il datore di lavoro originario.

Il nostro studio assiste lavoratori e aziende nella gestione di distacchi, trasferimenti d’azienda e riorganizzazioni societarie, valutando caso per caso le tutele applicabili.

Risposta a cura del Dott. Enrico Savia, Titolare dello Studio Savia.

Dipendente di una società in liquidazione: in sintesi

Il dipendente di una società in liquidazione conserva i diritti maturati (TFR, ferie, mensilità arretrate) e ha priorità nel pagamento in caso di insufficienza dell’attivo. Il nostro studio assiste sia i lavoratori sia gli amministratori nella gestione dei rapporti di lavoro durante la liquidazione.

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