Modello per il Richiamo Versamento capitale sociale Srl Richiamare il versamento del capitale sociale di una Srl

Quando il capitale sociale viene versato in contanti il socio può versare solo il 25% (1/4) del capitale sottoscritto. Non esiste una scadenza per il versamento dei residui 3/4. Gli amministratori  possono richiamare il versamento del capitale sociale di una Srl a loro discrezione.

Di seguito un modello per il richiamo versamento capitale sociale Srl  non versato da inviare mediante una lettera raccomandata al socio di una Società Srl :

Modello per il richiamo versamento capitale sociale Srl

Data, 

                                                                                         Gent.

Oggetto: Richiamo versamenti residui del capitale sociale.

In relazione all’atto di costituzione, (aumento di capitale) della S.r.l. xxxxxxxxxxxxxx,, a rogito notaio ___________ del _________ repertorio n. _______ / ________ con il quale atto veniva da lei, nella sua qualità di socio, sottoscritta la quota di capitale sociale pari ad € xx.xxx,xx e della quale lei provvedeva a versarne il XX%, pari ad euro xx.xxx,xx la invitiamo a voler provvedere al versamento del residuo pari ad euro xx.xxx,xx entro e non oltre il ______________

Distinti saluti,

                                                                                              L’amministratore unico

                                                                        (Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione)

P.S.

Si richiama la disposizione di cui all’art. 2466 del C.C.

Mancata esecuzione dei conferimenti

1. Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.
2. Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per l’esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita è effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall’ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per l’acquisto, se l’atto costitutivo lo consente, la quota è venduta all’incanto.
3. Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.
4. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.
5. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestate ai sensi dell’articolo 2464. Resta salva in tal caso la possibilità del socio di sostituirle con il versamento del corrispondente importo di danaro.

Entro 30 giorni dal versamento occorre gli amministratori dovranno comunicare al Registro delle Imprese l’avvenuto versamento con conseguente liberazione del capitale sociale.

Se ti interessa approfondire l’argomento non esitare a richiederci un parere gratuito.