IVA IN ITALIA

Molti operatori esteri si chiedono come funzioni l’IVA in Italia.

Cerchiamo di fare una panoramica su questo tema per gli operatori esteri che vogliono vendere i loro prodotti in italia.

ALIQUOTE
PARTITA IVA
ADEMPIMENTI
RAPPRESENTANTE FISCALE
IDENTIFICAZIONE DIRETTA

ALIQUOTE

L’IVA in Italia viene applicata con aliquote del 4%, 10% e 22%. Il 22% è l’aliquota ordinaria. Le altre aliquote riguardano alcuni prodotti  e servizi (ad esempio pasta, pane, latte, burro, formaggi, etc. 4%, (ristoranti, carni, pesce, miele, etc. 10%).

Esistono diversi servizi che sono esenti da IVA (assicurazioni, servizi bancari, sanitari, locazioni abitative, etc). L’IVA in Italia, come in tutta Europa è un’imposta che grava sul consumatore, ma deve essere pagata dall’operatore professionale (professionista, impresa, società, ente, etc)

PARTITA IVA

La partita IVA in italia deve essere richiesta da tutti gli operatori professionali italiani e dagli operatori esteri che stabiliscono una stabile organizzazione in Italia.

Gli operatori stranieri, senza stabile organizzazione in Italia, che vendono loro prodotti direttamente a consumatori finali (vendite B2C) oppure che devono pagare in Italia dell’IVA e che quindi debbano recuperarla anch’essi devono richiederla.

L’obbligo per la richiesta di partita IVA per gli operatori stranieri che vendono in Italia, scatta dal momento in cui questi effettuino vendite per un importo cumulativo superiore a 35.000 euro verso privati consumatori.

ADEMPIMENTI

Tutti gli operatori professionali italiani devono richiedere una partita IVA nel momento in cui iniziano l’attività commerciale, industriale, artigianale, professionale, di servizi.

Gli operatori stranieri devono richiedere la partita IVA in Italia, nel momento in cui costituiscono una stabile organizzazione, ovvero superano il limite dei 35.000 euro di vendite a consumatori (commercio B2C)

Altri casi in cui non è obbligatorio richiedere la partita, ma diventa utile o necessario, sono quelli in cui l’operatore estero acquista od importa  in Italia merce e la rivende, sempre in Italia ad operatori professionali. In questo caso gli acquisti sono assoggettati ad IVA ma le rivendite no in quanto le vendite ad altre partite IVA italiane, effettuate da operatori stranieri e non residenti sono soggette al reverse charge. Questo comporta la formazione di un credito IVA che deve essere richiesto a rimborso. Ecco che in questo caso diventa, per l’operatore straniero, necessario identificarsi o nominare un rappresentante fiscale.

RAPPRESENTANTE FISCALE

La nomina di un rappresentante fiscale ai fini IVA in Italia è possibile per tutti gli operatori stranieri, ma è l’unico modo previsto per le società aventi sede fuori dell’Unita Europea. In questo modo l’impresa straniera, dopo aver ottenuto un codice fiscale italiano, ottiene una partita IVA. Con questa potrà emettere e ricevere  fatture, recuperare l’IVA sugli acquisti effettuati in Italia, effettuare i versamenti dell’IVA a credito, ottenere i rimborsi dell’imposta, presentare le dichiarazioni necessarie.

Il rappresentante fiscale in Italia è solidalmente responsabile per tutti gli adempimenti della società straniera, anche dell’IVA dovuta ed addirittura di eventuali imposte dovessero emergere in Italia. Esiste una sentenza della Corte di Cassazione in tal senso (18759 del 17 giugno 2014). Per questo  motivo occorre che il rappresentante fiscale sia tutelato con una garanzia per coprire questo rischio.

IDENTIFICAZIONE DIRETTA

L’identificazione diretta è un sistema previsto per gli operatori dell’Unione Europea per richiedere la partita IVA senza la nomina di un rappresentante fiscale. Ovviamente questo sistema permette all’operatore straniero di utilizzare una partita IVA italiana. Segnaliamo alcuni casi di rimborso IVA in cui è stata richiesta, dall’Agenzia delle Entrate, anche per l’operatore U.E. la nomina di un rappresentante fiscale.

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