Rimborso IVA Extra UE 2026: la Guida all’Art. 38-ter

Le società con sede in un Paese extra-UE che sostengono spese in Italia — per una fiera, l’acquisto di beni, servizi professionali o di trasporto — spesso pagano l’IVA italiana senza avere alcun obbligo fiscale nel nostro Paese. In molti casi quell’imposta può essere recuperata: lo strumento previsto dalla normativa italiana è il rimborso IVA extra UE disciplinato dall’art. 38-ter del DPR 633/1972. Vediamo a chi spetta, a quali condizioni e come si richiede.

Cos’è il rimborso IVA extra UE ex art. 38-ter

L’art. 38-ter del DPR 633/1972 estende ai soggetti passivi stabiliti in Stati extra-UE la possibilità di ottenere il rimborso dell’IVA assolta in Italia su acquisti e importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla propria attività, alle stesse condizioni previste per gli operatori dell’Unione Europea. È lo strumento pensato per chi, pur non avendo alcuna posizione IVA in Italia, ha comunque sostenuto imposta italiana in modo occasionale.

A differenza della detrazione ordinaria, non richiede l’apertura di una partita IVA italiana né adempimenti periodici: è una procedura pensata per acquisti sporadici, non per chi svolge in Italia un’attività economica continuativa.

La condizione di reciprocità: quali Paesi ne hanno diritto

Il punto che più spesso genera dubbi è la condizione di reciprocità: l’Italia riconosce il rimborso solo alle imprese di quei Paesi extra-UE che, a loro volta, garantiscono un trattamento equivalente alle imprese italiane che sostengono imposta sul valore aggiunto sul loro territorio. Non è quindi un diritto automatico per qualsiasi società non residente, ma dipende dal Paese di stabilimento.

Ad oggi la reciprocità è riconosciuta con Svizzera, Norvegia e Israele, storicamente gli unici Paesi extra-UE ammessi. Dal 2024 si è aggiunto anche il Regno Unito: con la Risoluzione n. 22/E del 2 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha formalizzato, tramite scambio di Note Verbali, un accordo di reciprocità con il Regno Unito, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2021 (data in cui il Paese è diventato a tutti gli effetti extra-UE). Le imprese britanniche possono quindi chiedere il rimborso dell’IVA italiana anche per gli anni pregressi, se non lo hanno già fatto.

Per le società stabilite in Paesi diversi da questi quattro, l’art. 38-ter non è utilizzabile: l’unica via per recuperare l’IVA italiana resta la nomina di un rappresentante fiscale, con apertura di una posizione IVA italiana e detrazione ordinaria in dichiarazione.

Quando si può usare (e quando no)

Il rimborso ex 38-ter è riservato a chi, nel periodo di riferimento, non ha effettuato in Italia operazioni territorialmente rilevanti ai fini IVA. Fanno eccezione, e non precludono il rimborso:

  • le operazioni per cui l’imposta è dovuta dal cliente italiano in reverse charge;
  • i servizi di trasporto e alcune prestazioni accessorie;
  • specifiche operazioni esenti individuate dalla norma.

Se la società extra-UE effettua invece vendite o prestazioni regolari con rilevanza IVA in Italia — quindi svolge una vera attività economica sul territorio, non un acquisto occasionale — l’art. 38-ter non è lo strumento corretto: servono l’identificazione diretta o un rappresentante fiscale (vedi più sotto). Attenzione anche a un dettaglio pratico frequente nelle importazioni: se le bollette doganali sono intestate alla partita IVA di un rappresentante fiscale anziché alla società estera stessa, il rimborso ex 38-ter su quelle importazioni viene negato.

La procedura: Modello IVA 79 e Centro Operativo di Pescara

La domanda si presenta con il Modello IVA 79 al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, in forma cartacea: per i soggetti extra-UE non è prevista la procedura elettronica riservata agli operatori UE. Gli elementi principali della procedura:

  • Termine: la domanda va presentata entro il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello in cui è stata sostenuta l’imposta;
  • Soglia minima: 400 euro per le richieste relative a un periodo infrannuale (minimo tre mesi), 50 euro per la richiesta annuale;
  • Documenti richiesti: le fatture originali che comprovano l’IVA pagata e un certificato, rilasciato dall’autorità fiscale del Paese di stabilimento, che attesti la qualifica di soggetto passivo IVA della società richiedente (il certificato ha validità di un anno e può essere riutilizzato per più istanze nello stesso periodo);
  • Tempi di risposta: l’Agenzia delle Entrate esegue il rimborso entro 6 mesi dalla richiesta, che diventano 8 se richiede documentazione integrativa; decorsi questi termini sono dovuti gli interessi.

Un’eccezione riguarda l’e-commerce: chi aderisce ai regimi speciali OSS o IOSS per le vendite a distanza ha diritto al rimborso dell’IVA italiana anche senza dover dimostrare la reciprocità del proprio Paese, grazie a una modifica introdotta dal D.Lgs. 83/2021 in attuazione della riforma e-commerce UE.

Rimborso ex 38-ter, identificazione diretta o rappresentante fiscale: quale scegliere

Sono tre strumenti distinti, pensati per situazioni diverse:

  • il rimborso ex art. 38-ter è la soluzione più semplice per chi ha sostenuto spese occasionali in Italia (una fiera, un evento, un acquisto isolato) e non svolge qui alcuna attività continuativa, a patto che il proprio Paese abbia reciprocità con l’Italia;
  • l’identificazione diretta (art. 35-ter DPR 633/72) permette di ottenere una posizione IVA italiana propria, senza intermediari, ma è riservata agli operatori UE e a quelli di Paesi extra-UE con cui esistano strumenti di reciproca assistenza amministrativa — un requisito distinto dalla reciprocità di rimborso, da verificare caso per caso;
  • il rappresentante fiscale (art. 17, comma 3, DPR 633/72) resta l’unica via per le società di Paesi privi di reciprocità e per chi svolge in Italia operazioni attive regolari: comporta l’apertura di una partita IVA italiana e la detrazione ordinaria in dichiarazione, con adempimenti periodici.

La differenza pratica è tra un recupero occasionale senza posizione IVA italiana (38-ter) e una gestione fiscale continuativa in Italia (identificazione diretta o rappresentante fiscale): la scelta dipende dalla frequenza e dalla natura delle operazioni, e va valutata caso per caso. Per un quadro più ampio sul sistema IVA italiano, aliquote e adempimenti, si veda la nostra guida IVA in Italia.

Domande frequenti

Quali Paesi extra-UE hanno diritto al rimborso IVA italiano?

Ad oggi: Svizzera, Norvegia, Israele e, dal 2024, il Regno Unito (con effetto retroattivo dal 2021). Per tutti gli altri Paesi extra-UE non è riconosciuta la condizione di reciprocità.

Entro quando va presentata la domanda di rimborso ex art. 38-ter?

Entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui è stata sostenuta l’IVA, presentando il Modello IVA 79 al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate.

Cosa succede se il mio Paese non ha reciprocità con l’Italia?

Il rimborso ex 38-ter non è utilizzabile. L’IVA italiana può comunque essere recuperata aprendo una posizione fiscale in Italia tramite un rappresentante fiscale, con detrazione dell’imposta in dichiarazione annuale.

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